La gestione del Servizio Idrico Integrato (Art. 141 D.Lgs. 152/2006) è disciplinata da una convenzione stipulata con Umbra Acque S.p.a. Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Elemento fondamentale nel rapporto con l’utenza è la garanzia della qualità dell''acqua messa in distribuzione.
Costantemente viene garantito il monitoraggio dell’attività di autocontrollo del gestore del servizio idrico integrato, rapportando la stessa alle verifiche compiute dalla competente AUsl.
Qui è possibile conoscere puntualmente dati e informazioni sulla qualità delle acque che arrivano nelle abitazioni, sulla loro provenienza, sull’organizzazione e i risultati dei controlli analitici, sulle caratteristiche dei principali parametri e il loro trend nel tempo.
La materia delle acque è regolata nel nostro ordinamento dalle disposizioni contenute negli articoli da 53 a 176 della III Parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “Codice dell’Ambiente”), recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, il quale ha riunito in un unico testo di legge tutta la previgente normativa in tema di tutela delle acque e disciplina della gestione del servizio idrico.
In tal modo si è provveduto, anche mediante il recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/60/CE (che ha imposto agli Stati membri l’obiettivo di ‹‹istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee››), ad aggiornare la previgente normativa in materia di tutela delle acque superficiali, sotterranee e marine dall’inquinamento già contenuta nel d.lgs. n. 152/1999, attraverso l’introduzione di disposizioni volte a ‹‹prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati››, a ‹‹conseguire il miglioramento dello stato delle acque›› ed a ‹‹perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili›› (art. 73), in ossequio al fondamentale principio di derivazione comunitaria ‹‹chi inquina paga››.
Inoltre, il legislatore si è preoccupato di acquisire e rinnovare le disposizioni di cui alla legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (c.d. “Legge Galli”, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”), con la quale era stato avviato nel nostro ordinamento un importante processo di riorganizzazione del settore idrico.
In particolare tale legge, oltre a stabilire il carattere pubblico di tutte le acque, superficiali e sotterranee, le quali costituiscono‹‹una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà›› aveva previsto l’istituzione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), definito all’articolo 4 come il servizio ‹‹costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue››.
Obiettivo principale della riforma era infatti quello di consentire il superamento del precedente modello gestionale del servizio idrico, storicamente caratterizzato dall’estrema frammentazione degli operatori, che impediva l’affermarsi di una gestione razionale ed efficiente della risorsa idrica.
A tal fine, si è prevista la riorganizzazione dei servizi di acquedotto e smaltimento delle acque mediante la suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), da individuarsi ad opera delle Regioni secondo i criteri stabiliti dall’art. 8 della medesima legge nell’ottica del conseguimento di ‹‹adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative››.
Ne è derivato un sistema caratterizzato dalla separazione tra la titolarità del servizio (che rimane in capo a Province e Comuni), la gestione del servizio stesso (affidato mediante procedura di gara pubblica ad aziende speciali, società private o società miste pubblico-private) e le funzioni di programmazione, regolazione, organizzazione e controllo (affidate all’Autorità d’Ambito).
A livello regionale, le previsioni contenute nella legge Galli sono state attuate per la Regione Umbria con l.r. 5 dicembre 1997, n. 43 (“Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche”), la quale ha provveduto alla concreta suddivisione del territorio in tre Ambiti Territoriali Ottimali, nonché all’istituzione, in capo a ciascuno di tali Ambiti, di un’Autorità (detta Autorità di Ambito - A.A.T.O.), costituita in forma di consorzio fra enti locali ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 267/2000, con funzioni di ‹‹programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico››.
Da ultimo, i compiti e le funzioni attribuite dalla normativa regionale all’Autorità d’Ambito sono state recentemente trasferite in capo agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.), istituiti con l.r. 9 luglio 2007, n. 23 (“Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione Europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione”), nell’ottica di favorire la cooperazione a livello interregionale e la semplificazione amministrativa mediante la costituzione di un unico soggetto istituzionale per la gestione in forma unitaria delle funzioni relative ai settori dell’idrico, dei rifiuti, della sanità, del turismo e del sociale.
Nell’ottica del miglioramento della qualità, Umbra Acque S.p.A. ha avviato nel 2009 sistematiche rilevazioni di CUSTOMER SATISFACTION, utili a guidare l’organizzazione verso il soddisfacimento delle esigenze dei propri clienti.
Una società specializzata provvede ad effettuare interviste telefoniche al fine di valutare il livello di gradimento del servizio offerto.