SERVIZIO RIFIUTI

La gestione dei servizi di Igiene Urbana è disciplinata da una convenzione stipulata con G.E.S.T. S.r.l (Gesenu/Ecocave/Sia/Tsa) Gestore dei Servizi di Igiene Urbana.


 
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SERVIZI DI RACCOLTA

Informazioni e documentazione inerente la struttura dei servizi di raccolta dei rifiuti sul territorio dell''A.T.I. 2 compresi gli attuali servizi e le le aree servite da G.E.S.T. Srl.

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NORMATIVA
PRESENTAZIONE

Nel settore dei rifiuti la normativa nazionale di riferimento è rappresentata dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (c.d. "Codice dell’ambiente"), recante "norme in materia ambientale", mediante il quale si è voluto riunire in un unico testo normativo tutte le previgenti disposizioni in tema di gestione dei rifiuti, fatta eccezione per la disciplina delle discariche e dell’incenerimento (disciplinate, rispettivamente, dal d.lgs. 13 gennaio 2003 e dal d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133).
In particolare, la parte IV di tale decreto, dedicata alle "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" (articoli da 177 a 266), ha provveduto a recepire le numerose direttive comunitarie in materia di rifiuti, abrogando la previgente normativa quadro contenuta nel d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. "Decreto Ronchi").
Attraverso la nuova disciplina il legislatore ha inteso perseguire la duplice finalità di ‹‹assicurare un’elevata protezione dell’ambiente›› e garantire l’attuazione di ‹‹controlli efficaci››, in modo da ‹‹preservare le risorse naturali››(art. 178)., in ossequio al fondamentale principio di derivazione comunitaria ‹‹chi inquina paga››, il quale viene, pertanto, a rappresentare uno dei principali criteri informatori della normativa considerata. 
Ne deriva l’esigenza che i rifiuti siano ‹‹recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente››.
Nell’attività di gestione dei rifiuti, pertanto, è previsto l’obbligo per le amministrazioni di perseguire iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, ‹‹la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti››, in particolare mediante lo sviluppo di tecnologie pulite, ‹‹che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali››, l’immissione sul mercato di prodotti ‹‹concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile […] ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento››, e lo sviluppo di ‹‹tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero›› (art. 179).
Inoltre, si stabilisce l’obbligo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso ‹‹il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero›› e ‹‹l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia›› (art. 181).
Conseguentemente, la fase di ‹‹smaltimento dei rifiuti›› viene ad assumere un ruolo necessariamente residuale, presupponendo la previa verifica, da parte della competente autorità, ‹‹della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero›› (art. 182).
Analogamente a quanto stabilito per la gestione del servizio idrico, la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani prevede l’adozione di un sistema di gestione in forma ‹‹integrata››, ossia comprendente tutte le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, nonché il controllo delle discariche e degli impianti, organizzato, su scala regionale, sulla base di ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), la cui concreta individuazione e delimitazione è affidata alle Regioni, nell’ottica del ‹‹superamento della frammentazione delle gestioni›› e del ‹‹conseguimento di adeguate dimensioni gestionali››.
Si è prevista, inoltre, l’istituzione, in capo a ciascun ambito territoriale ottimale di una "Autorità d’Ambito" (costituita, in forma di consorzio fra enti locali ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), alla quale i comuni partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti, con competenze esclusive in materia di organizzazione, affidamento e controllo del servizio.
A livello regionale, la Regione Umbria ha provveduto ad esercitare le proprie competenze nella materia considerata con l.r. 13 maggio 2009, n. 11 (recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate"), mediante la quale si è provveduto a dare attuazione sia alle previsioni contenute nella normativa statale di riferimento, sia alle disposizioni di cui alla l.r. 9 luglio 2007, n. 23 ("Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione Europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione") istitutiva degli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I. - cui sono affidate anche le competenze nei settori dell’idrico, della sanità, del turismo e del sociale), i quali vengono ad assumere tutte le funzioni precedentemente attribuite agli A.T.O., con specifico riguardo all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, all’elaborazione ed approvazione del piano d’ambito, alla determinazione della tariffa ed all’affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, con penetranti poteri di controllo ed indirizzo sul soggetto gestore.

 
 
 
OSSERVATORIO

La Legge Regionale "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate" approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.300 del 5 maggio 2009, stabilisce che presso Arpa venga istituito l''Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti (ORRU), il quale esercita le funzioni degli Osservatori Provinciali Rifiuti (art. 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 - Disposizioni in campo ambientale).

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