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Tipo
Oggetto
Pubblicazione
Doc.
A.T.I. N.2
La Regione dell’Umbria, con Legge n. 23 del 9 luglio 2007, ha introdotto la cosiddetta “riforma endoregionale”, prevedendo l’istituzione degli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.), in capo ai quali vengono unificate le funzioni di più enti, consorzi e associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati, composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali, in materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico integrato e turismo.
Per quanto riguarda il ciclo idrico integrato e i rifiuti, l’A.T.I. svolge le funzioni di Autorità di Ambito Territoriale Ottimale previste dal vigente Codice Ambientale (D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).
L’A.T.I. è una forma speciale di cooperazione tra gli enti locali, avente personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio.
Ai sensi dell’art. n. 17 comma 2 della Legge n. 23 del 9 luglio 2007, il Consiglio Regionale, con delibera n. 274 del 16 dicembre 2008, ha definito i quattro ambiti territoriali degli A.T.I..
L’Ambito Territoriale Integrato n. 2 (A.T.I. n. 2), ricomprende i territori dei seguenti Comuni: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica.
Organi A.T.I. N.2
a)
Il Presidente: Avv. Andrea Romizi
b)
Assemblea di Ambito: Sindaci dei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica
Estratto dall'Art. 21 della LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2007, N. 23
2. L'Assemblea di Ambito è composta da tutti i Sindaci dei Comuni che costituiscono l'A.T.I. e rappresenta l'organo di governo dello stesso, esercita tutti i poteri che le sono attribuiti dallo Statuto, elegge il Presidente con il voto favorevole della maggioranza degli stessi, che rappresentino anche la maggioranza della popolazione dell'A.T.I.. Il
regolamento di cui all'articolo 22, ne disciplina le modalità di funzionamento. Il Sindaco può delegare in via permanente o in ragione delle materie trattate altro membro della Giunta comunale.
4. Il Presidente dell'A.T.I. è eletto tra i Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede l'Assemblea di Ambito, promuove e coordina l'attività dell'ente, svolge tutti i poteri, le funzioni e i compiti attribuitigli dallo Statuto e dal regolamento di cui all'articolo 22. 5. L'Assemblea di Ambito delibera sugli atti di maggior rilevanza individuati dalla delibera del Consiglio regionale, con il voto favorevole del settantacinque per cento dei Comuni che rappresentano il settantacinque per cento della popolazione dell'A.T.I., salvo diversa previsione dello Statuto dell'A.T.I..